Progetto di Legge su BCSM

Progetto di Legge su BCSM

Repubblica Futura ha depositato in data 28 agosto 2023 il seguente progetto di Legge:

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96 E SUCCESSIVE MODIFICHE “STATUTO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

  1. Il comma 1 dell’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui un membro proposto dai soci di minoranza, due membri proposti dai gruppi consiliari di maggioranza, due membri proposti dai gruppi di opposizione. Tutti i componenti sono scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche rilevanti per la gestione e il controllo del sistema finanziario”.

 

  1. Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato. In caso di cessazione dall’incarico prima della scadenza, i quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo sono computati sulla base dei Consiglieri rimasti in carica. In caso di dimissioni, presentate al Consiglio Grande e Generale, la sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni. Il Consiglio non può validamente costituirsi né deliberare qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore a tre”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 13 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta”.

 

Art. 3

(Modifiche all’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

  1. Il comma 2 dell’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

” L’incarico del Direttore Generale dura tre anni con possibilità di rinnovo”.

  1. Il comma 6 dell’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“In caso di dimissioni, revoca, morte del Direttore Generale, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di avviare tempestivamente la procedura di nomina del Direttore Generale e proporre al Consiglio Grande e Generale, entro novanta giorni, il nominativo per il gradimento, come previsto al comma 1 del presente articolo. Ogni incarico di Direttore ad interim, o di Direttore facente funzione, che sia in essere da più di 90 giorni senza che sia intervenuto il gradimento del Consiglio Grande e Generale, decade d’ufficio.”

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

Il comma 1 dell’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale su indicazione dei soci di minoranza; i due membri effettivi sono nominati dal Consiglio Grande e Generale indicati uno dai gruppi di maggioranza e uno dai gruppi di minoranza”.

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)

Il comma 4 dell’articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“La carica di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, membro del Collegio Sindacale, di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con l’essere titolare di partecipazioni in soggetti vigilati dalla Banca Centrale o di società estere operanti in ambito finanziario.”

 

Art. 6

(Aggiunta di un articolo 18-bis alla Legge n.96/2005 e successive modifiche)

Art.18-bis

(Obbligo di residenza)

  1. Il Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo devono essere cittadini o residenti al momento della nomina. I membri del Consiglio Direttivo che non fossero cittadini o residenti al momento della nomina, hanno l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
  2. I membri del Collegio Sindacale devono essere cittadini o residenti al momento della nomina.
  3. Qualora il Direttore Generale, al momento della nomina, non sia cittadino o residente, ha l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
  4. I membri del Coordinamento della Vigilanza, qualora non fossero cittadini o residenti al momento della nomina, hanno l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
  5. Almeno il 90% dei dipendenti della Banca Centrale devono essere assunti dalle liste di avviamento al lavoro.

 

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

  1. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale attualmente in carica e nominati antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30 settembre 2024.
  2. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, devono adeguarsi ai disposti di cui all’articolo 5 ed all’articolo 6 della presente legge entro 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

 

Art. 8

(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Articolo precedente
Solidarietà familiare per le società: il governo boccia la proposta di RF
Articolo successivo
L’assurdo aumento del costo dell’acqua domestica

keyboard_arrow_up