Il caso Serenissima non finisce di stupire. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: alcuni cittadini sammarinesi si ritrovano indagati per aver espresso le loro opinioni inviando lettere e contributi al quotidiano. La faccenda arriva in Consiglio Grande e Generale. Si scopre che a fare l’esposto che ha portato alle indagini è il Segretario Ciavatta. Emerge un documento del fascicolo recante la firma del Dirigente Canzio che induce alcune forze politiche a farsi più di una domanda e ad osare farle pubblicamente. Seguono insulti e minacce nei nostri confronti, rei di aver cercato un pezzettino di verità e di avere avuto il coraggio di esprimere una opinione. Il tutto viene sigillato con il dogma della infallibilità di Canzio in una recente discussione in Consiglio Grande e Generale. Da ultimo, il Consiglio Giudiziario adotta una deliberazione per mettere un punto fermo sull’intera questione.
Bene, nonostante più volte Repubblica Futura sia stata trattata alla stregua di un gruppo di facinorosi, ci teniamo a dire in premessa che siamo rispettosi tanto del ruolo del Dirigente del Tribunale e anche di quello del Consiglio Giudiziario. È evidente che se questa faccenda ha impegnato per varie settimane tutte le nostre istituzioni: Parlamento, Reggenza, Consiglio Giudiziario, Commissione Giustizia, qualche rilievo lo ha.
È possibile allora che una forza politica possa farsi qualche domanda e condividerla con i cittadini? Perché l’altra cosa certa è che in questa vicenda alcuni sammarinesi sono stati coinvolti e pesantemente: indagati e costretti a farsi l’avvocato. Ecco allora che continuiamo a non capire perché nella deliberazione del Consiglio Giudiziario non venga mai citato – noi non lo abbiamo visto – il documento dell’11 marzo 2021 firmato proprio dal Dirigente Canzio, noto a tutti perché apparso a più riprese sulla stampa.
Leggendolo in controluce con la deliberazione del Consiglio Giudiziario ci pare che qualcosa non torni. Prima cosa: l’atto che ha innescato tutta la questione, cioè la missiva del Segretario Ciavatta, viene qualificata dal Consiglio Giudiziario come “nota” o “segnalazione”, mentre nella disposizione del Dirigente del Tribunale dell’11 marzo è qualificata come “esposto”.
Secondo punto: il ruolo del Cancelliere, cui spetta la qualificazione del reato, è totalmente assente nel documento dell’11 marzo ma viene invece descritto copiosamente nella deliberazione del Consiglio Giudiziario, addirittura con una nota del Cancelliere stesso.
Terzo punto: rispetto a quanto descritto nella deliberazione del Consiglio Giudiziario, il documento dell’11 marzo è chiarissimo e lapidario, e reca: “Il Dirigente… visto l’esposto del Segretario di Stato Roberto Ciavatta… dispone l’apertura di apposito procedimento penale per ciascuna segnalazione, precisamente per… (seguono nomi del/dei cittadino/cittadini da indagare e la correlata individuazione del reato per il quale compiere le indagini). Sarebbe interessante chiedersi quale Commissario della Legge, sulla scorta di un tale atto del Dirigente, avrebbe potuto rifiutarsi di aprire un fascicolo.
Ad ogni modo, leggendo il documento dell’11 marzo, come si può accettare di essere definiti dei calunniatori? Nonostante tutto, rispettiamo le deliberazioni del Consiglio Giudiziario ma resta l’amaro in bocca per il fatto che, mentre le istituzioni, tutte, si cimentano in varie ed articolate interpretazioni di documenti, segnalazioni, note, esposti, atti… diverse persone si sono trovate indagate, nella necessità di ricorrere a un avvocato, di studiare le carte, di lottare per difendere la propria onorabilità. La domanda vera – per ora – è solo una: è successo anche in altri casi? E soprattutto: può accadere di nuovo?