Interrogazione mascherine: le risposte del Governo

Interrogazione mascherine: le risposte del Governo

Analisi dettagliata dell’Interrogazione presentata il 1 marzo 2022

1^ Domanda RF: Quali sono le “motivazioni” della esclusione della vincitrice della gara d’appalto in favore della seconda classificata? Visto che qualora esse risiedano nella “non sammarinesità” della predetta, va rilevato che le norme di tutela in fase pandemica a favore dei fornitori locali sono decadute; se risiedessero invece nella non iscrizione al Registro dei fornitori, il Congresso avrebbe travalicato i propri ambiti, dato che il controllo di legittimità spetta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Risposta Segreteria per gli Affari Interni (“SAI”): Le motivazioni dell’esclusione sono riportate nel preambolo della delibera congressuale            di aggiudicazione n. 14 del 17 gennaio 2022 nella parte in cui si dà evidenza che “l’impresa che ha formulato la migliore offerta di cui alla precitata nota dell’UO Acquisti e Servizi Generali, prot. n. 2437/2022 non risulta iscritta al Registro dei Fornitori e non si ravvisano i presupposti di cui all’articolo 8, comma 6 ed all’articolo 9, comma 4 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche”.

Commento: la DGFP esclude, quindi, l’impresa che aveva fatto l’offerta più bassa perché non iscritta al Registro dei Fornitori e perché non sussistevano, a suo dire, delle circostanze che potevano consentirle di partecipare alla gara pur non essendo iscritta al Registro dei Fornitori e cita gli articoli:

8, comma 6: “Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di cinque imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può consentire la partecipazione, dandone evidenza negli atti di gara, ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private ad imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:

  1. a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
  2. b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
  3. c) altri gravi giustificati motivi legati all’opportunità e convenienza economica di procedere all’acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
  4. d) particolari motivi d’urgenza legati ad interventi di protezione civile”.

9, comma 4: “Ferma restando l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l’obbligo di iscrizione al Registro del Fornitori non sussiste per:

  1. a) impresa quotata in borsa;
  2. b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;
  3. c) impresa di cui all’articolo 17, comma 5, lettera l);
  4. d) Enti Pubblici o gli enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;
  5. e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
  6. f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili”.

La ditta esclusa, in realtà, sembra fosse azienda che presentava i requisiti per poter essere qualificata come impresa in posizione dominante ed anche in grado di fornire in tempi molto brevi i prodotti richiesti e, quindi, la sua offerta poteva essere pacificamente ammessa, facendo altresì conseguire all’Erario un considerevole risparmio di spesa, essendo l’offerta da quest’ultima formulata pari ad €. 0,29 al pezzo contro gli €. 0,45 del secondo classificato e gli €. 0,63 del terzo classificato.

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2^ Domanda RF: Quali sono le eventuali deliberazioni o gli atti prodromici o successivi adottati dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (di tutti si richiede copia)?

Risposta SAI: La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ha accusato ricevuta della superiore delibera congressuale riservandosi il controllo successivo a norma di legge (decisione di cui al verbale n.5, pagina 7, repertorio n. 99/C.C. del 19 gennaio 2022).

Commento: La CCFP non ha, quindi, -alla data di compilazione della risposta all’interpellanza- ancora legittimato la procedura di gara e ci chiediamo se, a questo punto, lo ha fatto o lo farà.

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3^ Domanda RF: Perché il Governo ha deciso di abrogare il Decreto Legge n. 14/2021, che consentiva procedure di acquisto semplificato di beni collegati all’emergenza Covid visto che l’emergenza era ancora in corso?

Risposta SAI: Il Governo ha deciso di abrogare il pertinente articolo del Decreto Legge n. 14/2021 (articolo 3) che consentiva la deroga alle norme in materia di conferimento di commesse, di autorizzazione e legittimazione spesa e contabili, poiché ha ritenuto che si potesse fare fronte ai necessari approvvigionamenti mediante le ordinarie procedure già previste, in caso di urgenza, dalla vigente normativa in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi (si veda, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 5 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26).

Commento: sembra che la norma abrogativa delle procedure semplificate sia stata redatta materialmente dallo stesso Direttore della DGFP, ma all’insaputa se non del Congresso, degli Organismi di Controllo della spesa pubblica, almeno degli Uffici interessati, inserendo tale abrogazione in una norma di chiusura (assieme ad una sfilza di altri articoli anch’essi abrogati) nell’art. 18 del Decreto Delegato n. 215 del 31 dicembre 2021. La ragione addotta di tale abrogazione dimostra che la DGFP, se in buona fede, ignora totalmente come si svolgano le procedure ordinarie di gara che, oltre i requisiti di iscrizione nel Registro Fornitori, prevedono un iter procedimentale assai lungo e tortuoso anche nel caso di una semplice trattativa privata, ove occorre emettere lettere di invito, assegnare termini per la presentazione delle offerte, procedere al loro vaglio, richiedere eventuali garanzie, adottare delibere, ottenere il controllo preventivo di legittimità: occorrono, in sintesi, tempi non inferiori a 50-60 giorni anche invocando la massima urgenza ed escludendo eventuali osservazioni dell’Organismo di Controllo della spesa pubblica, il che, in un clima emergenziale, è del tutto surreale.

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4^ Domanda RF: Perché l’lSS, che aveva la competenza (post abrogazione del sopra menzionato DL) per l’acquisto di queste mascherine, si sarebbe rifiutato di procedere all’acquisto delle stesse presso una ditta italiana (facente parte di un gruppo strutturato leader di mercato e che rifornisce molti enti pubblici e aziende di Stato), che le aveva offerte a 0,29 € cadauna, passando invece tutto al Congresso di Stato?

Risposta SAI: l’ISS non ha partecipato alla trattativa privata da cui è scaturita l’aggiudicazione oggetto della delibera congressuale n.14 del 17 gennaio 2022. L’istruttoria della trattativa è stata curata dall’UO Acquisti e Servizi Generali, in accordo con la Direzione Generale della Funzione Pubblica ed il Servizio di Protezione Civile.

Commento: la risposta è evasiva. Che l’acquisto fosse stato curato, nella fase istruttoria, da altro Ufficio su incarico della DGFP è cosa nota; ciò che non è noto è perché la DGFP ha tolto tale incombenza all’ISS, dopo avergliela data con ben due Circolari (n. 30 e 33 del 2020).

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5^ Domanda RF: Perchè la delibera di aggiudicazione non è stata assunta dal Dipartimento Territorio, che è Stazione Appaltante ed a cui afferisce l’UO Protezione Civile, titolare del capitolo di spesa?

Risposta SAI: La Stazione Appaltante Dipartimento Territorio e Ambiente, come si evince dall’Allegato alla delibera congressuale n. 2 del 18 marzo 2019 pubblicato nella Sezione “Delibere Congresso di Stato” del sito www.interni.segreteria.sm nonché dal documento pubblicato nella pertinente Sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici”, Sottosezione “Documenti di indirizzo e pareri sugli appalti pubblici” del portale www.gov.sm, non ha competenza espressa per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale dei lavoratori (DPI) e per dispositivi medici. La titolarità del capitolo di spesa non determina automaticamente l’assegnazione della competenza alla gestione di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi in assenza di specifica attribuzione di competenza da parte del Congresso di Stato.

Commento: la Delibera del Congresso di Stato n. 2 del 18 marzo 2019, a pag. 4, punto 1 dell’Allegato A, recita testualmente: “Ciascun Dipartimento assolve le funzioni e i compiti di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo del Decreto Delegato n. 26/2015 [cioè, è Stazione Appaltante] con riferimento alle forniture o somministrazioni relative al Dipartimento stesso ed alle singole UO ad esso afferenti”. Dunque, il Dipartimento al Territorio doveva adottare la delibera di aggiudicazione, e non il Congresso.

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6^ Domanda RF: Le ditte sammarinesi vincitrici dell’appalto erano entrambe iscritte al Registro Fornitori alla data di presentazione dell’offerta?

Risposta SAI: L’impresa sammarinese aggiudicataria della commessa principale risulta regolarmente iscritta nel Registro dei Fornitori – avendo tempestivamente corrisposto i diritti annuali di iscrizione/rinnovo presso l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio – per l’intero anno 2022. L’impresa destinataria della fornitura “stralcio” di mascherine FFP2 – da effettuarsi nell’immediatezza della delibera congressuale di aggiudicazione – è stata individuata quale aggiudicataria per l’assoluta urgenza in forza delle speciali disposizioni del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche relative a “particolari motivi d’urgenza legati ad interventi di protezione civile.”

Commento: la DGFP asserisce che l’offerta della ditta terza classificata, sebbene non iscritta al Registro dei Fornitori, è stata, seppur per un quantitativo ridotto, accettata in forza dell’articolo 8, comma 6, lett. d) del D.D. 26/2015. Tale circostanza, tuttavia, non è stata considerata per la ditta prima classificata; dunque, delle due l’una: o tale norma non è invocabile nemmeno per la terza classificata, oppure deve essere applicabile anche per la ditta prima classificata (ma esclusa perché non iscritta) ed a cui doveva essere aggiudicata l’intera fornitura.

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7^ Domanda RF: Esistevano delle motivazioni di legge per cui l’offerta della ditta italiana poteva comunque essere considerata?

Risposta SAI: Come sopra già evidenziato e riportato nel preambolo della delibera congressuale, il Congresso di Stato ha ritenuto non sussistere nel caso di specie “i presupposti di cui all’articolo 8, comma 6 ed all’articolo 9, comma 4 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche”. L’impresa italiana interessata dalla trattativa e non iscritta nel Registro dei Fornitori – pur essendo un’impresa dimensionalmente di rilievo – non risulta, in particolare, qualificabile come soggetto “in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica” né come soggetto “che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili”.

Commento: la valutazione circa la mancata qualificazione come impresa dominante dell’impresa 1^ classificata appare del tutto arbitraria e non motivata e, comunque, superata in forza delle considerazioni espresse in merito alla risposta fornita al quesito precedente.

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Quanto sopra esposto evidenzia molti dubbi quantomeno sull’operato di chi per primo dovrebbe lavorare per migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

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