Le bugie di Pedini Amati: nuova interpellanza di RF

Le bugie di Pedini Amati: nuova interpellanza di RF

INTERPELLANZA

I sottoscritti Consiglieri della Repubblica,

premesso

–   che in data 4 ottobre 2024 veniva depositata presso la Segreteria Istituzionale una prima interrogazione sottoscritta dal Gruppo Consigliare di Repubblica Futura relativa alla testata on line “giornale.sm” tramite la quale si richiedevano al Governo informazioni relative in particolare ad eventuali finanziamenti concessi in favore della medesima testata da parte del Congresso di Stato o di Enti statali o partecipati anche tramite sponsorizzazioni pubblicitarie;

–  che le informazioni richieste erano volte a verificare il rispetto da parte della testata on line “giornale.sm” della legge 40/2023 alla quale la stessa è evidentemente sottoposta ai sensi degli artt. 12, 13 e 28;

–  che in data 11 novembre 2024 il Segretario di Stato Pedini Amati rispondeva alla suddetta prima interrogazione asserendo che la testata “giornale.sm” non risultava registrata presso l’Autorità Garante per l’Informazione, che per tale ragione non era nota l’identità del Direttore Responsabile e che la testata “giornale.sm” non aveva adempiuto agli obblighi della legge 40/2023;

–  che nella suddetta risposta il Segretario Pedini Amati asseriva in particolare che non risultavano acquisti di spazi pubblicitari presso la testata “giornale.sm” da parte de “L’attuale Congresso di Stato”, né da parte delle “attuali Segreterie di Stato” e che non risultava che Enti pubblici o partecipati avessero acquistato spazi pubblicitari sulla testata in oggetto;

–  che in data 2 dicembre 2024 il Gruppo Consigliare di Repubblica Futura, data l’evasività delle risposte fornite alla prima interrogazione, si vedeva costretto a depositarne una seconda per formulare nuovamente le medesime richieste allegando prove documentali della sponsorizzazione pubblicitaria della testata on line “giornale.sm” da parte della Giochi del Titano SpA (Società interamente partecipata dalla Ecc.ma Camera) e relative alla “Stagione Teatrale” sammarinese;

–  che in tale seconda interrogazione, unitamente ai già citati articoli della legge 40/2023, si richiamava l’art. 29 della medesima legge;

–  che in data 2 gennaio 2025 il Segretario di Stato Pedini Amati rispondeva alla seconda interrogazione con toni sprezzanti ed inaccettabili confermando tuttavia, contrariamente a quanto risposto alla prima interrogazione, che sia il Congresso di Stato che AASS, Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo Economico e Poste San Marino SpA avessero finanziato la testata on line “giornale.sm” tramite l’acquisto di spazi pubblicitari;

–  che in tale seconda risposta non si faceva menzione della sponsorizzazione effettuata dalla Giochi del Titano SpA della quale si erano invece fornite le prove documentali tramite la seconda interrogazione;

–  che il Segretario Pedini Amati in tale seconda risposta asseriva che “il portale denominato ‘GiornaleSM’ rinvenibile al dominio giornalesm.com risulta operare al di fuori del territorio e della giurisdizione sammarinese pur riportando in maniera ricorsiva, come anche numerosi altri portali web, notizie relative alla Repubblica di San Marino; che la testata citata da Repubblica Futura di fatto non esiste e risulta pertanto privo di ogni fondamento il tentativo di attribuire alla stessa obblighi normativi;”

–  che, ancora nella seconda risposta, il Segretario Pedini Amati sosteneva che “né l’articolo 28 né l’articolo 13 della legge 40/2023 prevedono alcun obbligo, per i media esteri, di dichiarare i propri finanziatori o le proprie entrate. L’unico articolo della stessa legge che merita di essere preso in considerazione è l’articolo 12 comma 2, che però arbitrariamente estende la giurisdizione dell’Autorità Garante dell’Informazione a migliaia di testate, siti e blog esteri, basandosi sul criterio vago e indeterminato della pubblicazione ‘in modo ricorsivo’ di contenuti relativi a San Marino”; 

considerato

–  che la testata on line “giornale.sm” ricade pienamente nelle definizioni di cui all’art. 13 della legge 40/2023;

–  che la legge 40/2023 consapevolmente non opera distinzioni territoriali relativamente agli obblighi previsti per gli organi di informazione e che quindi l’arbitrarietà della norma sostenuta dal Segretario è una asserzione priva di fondamento giuridico;

–  che per tali motivi la testata on line “giornale.sm” è sottoposta agli obblighi “di trasparenza verso i lettori e fruitori dei servizi di informazione” di cui all’art. 28 della legge 40/2023;

– che la stima riportata dal Segretario   di “migliaia di testate, siti e blog esteri” quali organi di informazione sulla Repubblica di San Marino sia conseguenza di una interpretazione artatamente estensiva del concetto di pubblicazione “in modo ricorsivo”;

–  che comunque, secondo l’art. 29 della legge 40/2023, le Segreterie di Stato e gli Enti sono tenuti a utilizzare le risorse finanziarie stanziate per pubblicità e campagne prevalentemente su testate e pubblicazioni regolarmente registrate ai sensi della medesima legge 40/2023;

–  che, se le asserzioni del Segretario fossero fondate, risulterebbe quantomeno bizzarra, se non allarmante, la sponsorizzazione di una “testata che di fatto non esiste” da parte del Congresso di Stato e di Enti statali tramite inserzioni pubblicitarie;

considerata infine

l’estrema gravità del fatto che il Segretario di Stato competente abbia fornito risposte opposte ai medesimi quesiti formulati nelle due successive interrogazioni evidenziando un atteggiamento omertoso ovvero una conoscenza dei fatti inadeguata per chi riveste ruoli di governo

interrogano il Governo al fine di conoscere:

1.       se la testata “giornale.sm” abbia nel frattempo adempiuto agli obblighi dell’art. 28 della legge 40/2023;

2.       in caso di risposta affermativa al primo quesito quali soggetti privati abbiano contribuito a finanziare la testata giornalistica on line “giornale.sm”, sia a titolo di contributo o di pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo, indicando quali importi siano stati tempo per tempo erogati distinguendoli per singolo soggetto;

3.        per quale motivo nella risposta alla seconda interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare di Repubblica Futura nel novero degli Enti partecipati che hanno sponsorizzato la testata on line “giornale.sm” tramite inserzioni pubblicitarie non compaia la Giochi del Titano SpA malgrado fossero state fornite le prove della avvenuta sponsorizzazione;

4.       l’importo della suddetta sponsorizzazione e di tutte le altre sponsorizzazioni o contributi alla testata on line “giornale.sm” operati dal Congresso o da Enti partecipati eventualmente non contemplati nelle risposte già fornite alle precedenti interrogazioni;

5.       in caso di risposta negativa al primo quesito se l’Autorità Garante dell’Informazione abbia proceduto all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 28 della legge 40/2023 nei confronti della testata on line “giornale.sm”;

6.       a quale soggetto giuridico siano stati fatturati i compensi relativi agli acquisti di spazi pubblicitari di cui alla risposta del Segretario di Stato Pedini Amati del 2 gennaio 2025 e di cui, eventualmente, al precedente terzo quesito;

7.       l’elenco degli organi di informazione ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2023 che veicolano ricorsivamente informazioni sulla Repubblica di San Marino, intendendo prudenzialmente l’avverbio “ricorsivamente” almeno una volta al giorno feriale, oppure per organi di informazione che si occupino in modo pressoché esclusivo della Repubblica di San Marino ovvero sostanzino la propria immagine con nomi o riferimenti alla Repubblica di San Marino;

8.       quali iniziative intende assumere il Congresso di Stato per garantire il rispetto della legge 40/2023 nei confronti di chi, ai sensi del punto precedente, veicola ricorsivamente informazioni sulla Repubblica di San Marino e se intenda utilizzare le risorse finanziarie stanziate per pubblicità e campagne prevalentemente su testate e pubblicazioni regolarmente registrate fornendo riscontro del suddetto trattamento di favore prescritto per legge.

Si richiede risposta scritta.

Con osservanza.

Articolo precedente
Associazione alla UE: dichiarazioni di Nicola Renzi e Antonella Mularoni
Articolo successivo
San Marino-Sanremo. E’ già iniziata la fuga?

keyboard_arrow_up