Art. 5
Assemblea
L’Assemblea è l’organo principale del Movimento. Ad essa è riservata la funzione di indirizzo politico.
Si riunisce in forma ordinaria o in forma congressuale ed è convocata e presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria è formata da tutti gli aderenti al Movimento ed ha competenza su temi aventi carattere generale e corrente. A tale assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, esterni in qualità di osservatori previa comunicazione e con il consenso del Presidente o del Coordinatore.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni 50 giorni, ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno il 20% degli aderenti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere inviato, anche in forma telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza o necessità la convocazione sarà valida con un congruo preavviso.
L’Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli aderenti in prima convocazione, con un numero qualsiasi in seconda convocazione.
L’Assemblea congressuale è formata da tutti gli aderenti al Movimento ed ha competenza nella determinazione dell’indirizzo politico.
Essa nomina il Presidente, il Presidente Onorario, il Coordinatore ed il Collegio dei Probi Viri.
Essa è altresì competente a modificare lo statuto.
L’Assemblea congressuale si riunisce con cadenza triennale e straordinariamente ogni qualvolta l’Assemblea ordinaria lo ritenga opportuno.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea congressuale deve essere inviato, anche in forma telematica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
L’Assemblea congressuale, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aderenti.
Le decisioni in entrambe le Assemblee sono adottate a maggioranza dei presenti.
In Assemblea ordinaria i nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi tre mesi dal versamento della quota associativa.
In Assemblea congressuale i nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi tre mesi dal versamento della quota associativa ovvero, se candidati alle ultime elezioni politiche tenutesi non più di sei mesi prima dell’Assemblea, se hanno versato la quota associativa almeno quindici giorni prima della stessa.